Abbiamo studiato una soluzione ad hoc. Ti presentiamo

Pensata unicamente per voi

Scegli il canone del pacchetto E-VOLUTION (online) che ritieni più adatto alle tue esigenze, potrai concentrare le tue energie nel lavoro perché penseremo noi a tutta la parte contabile. La soluzione smart per il regime forfettario è stata elaborata per avere certamente un costo equo, ma soprattutto per garantire professionalità nel servizio.

Saremo al tuo fianco anche se distanti.

_ E-VOLUTION _ trimestrale

160,00/3 mesi
  • +IVA
  • Apertura della tua Partita IVA
  • Gestione della tua Contabilità
  • Invio della Dichiarazione dei Redditi
  • Avviso scadenze fiscali
  • Modelli F24, già pre-compilati
  • Assistenza telefonica su appuntamento

_ E-VOLUTION _ semestrale

300,00/6 mesi
  • +IVA
  • Apertura della tua Partita IVA
  • Gestione della tua Contabilità
  • Invio della Dichiarazione dei Redditi
  • Avviso scadenze fiscali
  • Modelli F24, già pre-compilati
  • Assistenza telefonica su appuntamento

_ E-VOLUTION _ annuale

580,00/12 mesi
  • +IVA
  • Apertura della tua Partita IVA
  • Gestione della tua Contabilità
  • Invio della Dichiarazione dei Redditi
  • Avviso scadenze fiscali
  • Modelli F24, già pre-compilati
  • Assistenza telefonica su appuntamento

1 Come funziona.

1.1 il cliente, una volta sottoscritto e inviata la lettera di incarico (in cui verranno richiesti tutti i dati necessari), può procedere al pagamento del pacchetto acquistato. Una volta eseguito il pagamento riceverà un ID identificativo

1.2 i documenti contabili (in formato pdf) devono essere inviati alla casella mail e-volution@gruppoevolvere.it con cadenza almeno mensile, specificando nell’oggetto il proprio ID identificativo.

1.3 Evolve.re elabora tutta la contabilità ed invia tramite *PEC al cliente i file in formato pdf per le stampe dei documenti.

1.4 il cliente stampa i documenti ricevuti conservandoli presso la propria sede.

1.5 il cliente viene avvisato tempestivamente dei pagamenti delle imposte in scadenza che gli verranno addebitati in c/c mediante F24 telematico (qualora si avvalga del servizio addebito telematico degli F24).

Per qualsiasi necessità il cliente può scrivere alla mail e-volution@gruppoevolvere.it ricevendo risposta entro 48 ore lavorative. Per richieste particolarmente complesse può chiedere di essere contattato telefonicamente direttamente da uno dei professionisti dello studio.

*[La PEC ha valore legale pari ad una raccomandata con ricevuta di ritorno come stabilito dalla vigente normativa (DPR 11 Febbraio 2005 n.68)]

2 Durata

2.1 Il contratto ha durata di 12 mesi che decorrono dal giorno della Attivazione del Servizio con la consegna dell’ID o dalla data della conferma del Cliente che ha optato per impacchetto E-volution

2.1 Il contratto si intende concluso al pagamento della dodicesima mensilità dovuta.

2.1 Il diritto di recesso del contratto può essere esercitato entro il 14 giorno lavorativo

Il pagamento del servizio online è anticipato e deve essere effettuato il primo giorno utile lavorativo del trimestre (o del semestre o dell’anno).

Il cliente viene avvisato per e-mail degli importi da corrispondere allo studio e può effettuare il pagamento con: 

  • PayPal (o carta di credito)
  • Bonifico bancario (di cui saranno fornite le coordinate bancarie).

Per i servizi non inclusi nel pacchetto E-volution ad erogazione immediata il pagamento è anticipato e da corrispondere a mezzo bonifico bancario o Paypal. Ricevuto il pagamento, evolve.re darà avvio alla pratica del servizio extra richiesto.

(fonte Agenzia delle entrate)

È un regime fiscale agevolato, destinato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

La legge di bilancio 2020 ha apportato alcune modifiche alla disciplina, introducendo, tra l’altro, un nuovo requisito di accesso, una nuova causa di esclusione e un sistema di premialità per incentivare l’utilizzo della fatturazione elettronica.

Requisiti di accesso

Accedono al regime forfetario i contribuenti che nell’anno precedente hanno, contemporaneamente:

  • conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro (se si esercitano più attività, contraddistinte da codici Ateco differenti, occorre considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate)
  • sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro e quelle corrisposte per le prestazioni di lavoro rese dall’imprenditore o dai suoi familiari.

Anche chi inizia un’attività può accedere al regime forfetario, comunicando nella relativa dichiarazione ai fini Iva di presumere la sussistenza dei requisiti.

Cause di esclusione

Non possono accedere al regime forfetario:

  • le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito
  • i non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato
  • i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi
  • gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente
  • le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni
  • coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).

Reddito e tassazione

Chi applica il regime forfetario determina il reddito imponibile applicando, all’ammontare dei ricavi conseguiti o dei compensi percepiti, il coefficiente di redditività previsto per l’attività esercitata (allegato n. 2 – pdf alla legge n. 145/2018).

Dal reddito determinato forfetariamente si deducono i contributi previdenziali obbligatori, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi; l’eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo.

Al reddito imponibile si applica un’unica imposta, nella misura del 15%, sostitutiva di quelle ordinariamente previste (imposte sui redditi, addizionali regionale e comunale, Irap).

Nel caso di imprese familiari, l’imposta sostitutiva, applicata sul reddito al lordo dei compensi dovuti dal titolare al coniuge e ai suoi familiari, è dovuta dall’imprenditore.

Il reddito assoggettato al regime forfetario rileva sempre quando, per la spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefìci, anche di natura non tributaria, le norme fanno riferimento al possesso di requisiti reddituali.

Maggiori vantaggi per chi avvia una nuova attività

L’imposta sostitutiva è ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività in presenza di determinati requisiti:

  • il contribuente non ha esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare
  • l’attività da intraprendere non costituisce, in nessun modo, mera prosecuzione di altra precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso del periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni
  • se viene proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio non supera il limite che consente l’accesso al regime

Feedback clienti

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